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Alcune regole fondamentali per trattare in modo corretto i dati dei Lavoratori in azienda
info riportate dalla pubblicazione del Garante: PRIVACY E LAVORO 


In ambito di lavoro privato per comunicare informazioni sul lavoratore ad associazioni di datori di lavoro, ex dipendenti o conoscenti, familiari, parenti o per gli appalti e subappalti, occorre il consenso dell’interessato.


In ambito di lavoro pubblico è richiesta una norma di legge o di regolamento.


art. 26 del D.Lgs. 81/08 smi comma 3

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze... (omiss.)


Durante lo scambio dei rischi, i datori di lavoro si trasmettono alcuni nominativi ad esempio dei lavoratori che interverranno per uno specifico appalto, con nome, cognome, idoneità alla mansione, DPI forniti ecc. Per lo scambio di questi dati è necessario che il Datore di Lavoro Committente, trasmetta (anche nello stesso documento) l'informativa sul trattamento dei dati in base all'art. 13 del D.Lgs. 196/03. 

Esempio di informativa da inserire nel documento:

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(art. 13 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196)

Si informa che i dati personali acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per il compimento delle attività previste dalla legge e per il raggiungimento delle finalità istituzionali. Il conferimento dei dati è strettamente funzionale allo svolgimento di tali attività ed il relativo trattamento verrà effettuato, anche mediante l'uso di strumenti informatici, nei modi e limiti necessari al perseguimento di dette finalità. il responsabile del trattamento dei dati è il Delegato del Datore di Lavoro Committente, referente per l’appalto, e saranno trattati da personale appositamente incaricato. È garantito agli interessati l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. n.196/03.


Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente:
Art. 26, co. 2 e 3, primo periodo: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro [Art. 55, co. 5, lett. d)]
Altri soggetti
Art. 26, co. 3, quarto periodo, e 3-ter: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro [Art. 55, co. 5, lett. d)]



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