REGISTRO DEL TRATTAMENTO / GDPR
REGISTRO DEL TRATTAMENTO / GDPR
Registro delle attività di trattamento svolte sotto la responsabilità del Titolare o suo rappresentante.
REVISIONE
Ogni attività valutativa sull’assistenza erogata ad un paziente e sulla sua efficacia; essa include anche attività di verifica sull’utilizzo delle tecnologie applicate
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) / GDPR
La nomina di un Responsabile della Protezione dei Dati è obbligatoria se:
- il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica;
- o le “attività principali” di un controllore dei dati / processore di dati richiedono “il controllo regolare e sistematico degli interessati su larga scala”
- o consistono nel trattamento di categorie particolari di dati o dati sulle condanne penali “su larga scala”.
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD), nominato dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento è una figura consulenziale, deve possedere un'adeguata conoscenza della struttura aziendale, della normativa e delle prassi di gestione dei dati personali, deve adempiere alle sue funzioni in piena indipendenza e in assenza di conflitti di interesse. Inoltre deve operare alle dipendenze del titolare o del responsabile oppure sulla base di un contratto di servizio (RPD/DPO esterno). Il titolare o il responsabile del trattamento dovranno mettere a disposizione del Responsabile della protezione dei dati le risorse umane e finanziarie necessarie all’adempimento dei suoi compiti.
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO / GDPR
La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.
RINTRACCIABILITA'
Capacità di ricostruire la storia e di seguire l’utilizzo di un oggetto o di una attività, mediante idonea documentazione predisposta.
RLS
E' l'acronimo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Si tratta di una figura fondamentale nella gestione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro che rappresenta il lavoratori al tavolo delle riunioni periodiche con il Datore di Lavoro e in tutti quei casi in cui ci siano dubbi, richieste o approfondimenti necessari sui temi della Sicurezza sul Lavoro. I suoi compiti sono indicati nell'art. 50 del D.Lgs. 81/08:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose77, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37;
h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Per l'elenco completa si consulti il D.Lgs. 81/08 all'ultima revisione disponibile sul sito dell'Ispettorato del Lavoro: https://www.ispettorato.gov.it/
RISK ASSESSMENT
La valutazione dei rischi in ogni azienda con qualsiasi organizzazione giuridica, si compone sinteticamente di 5 fasi:
1) Identificare i pericoli, cioè tutto quello che può causare un danno;
2) Identificare le persone coinvolte e come potrebbero essere danneggiate;
3) Valutare numericamente i rischi e definire un piano d'azione;
4) Registrare adeguatamente i risultati;
5) Riesaminare periodicamente il Piano di Miglioramento al fine di garantire la continuità del livello di sicurezza raggiunto.
RSPP
E' il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione istituito dal Datore di Lavoro e composto da lui stesso, dal RSPP appunto, dal Medico Competente e dall'RLS. Si riunisce almeno una volta l'anno con un programma preciso, individuato dall'art. 35 del D.Lgs. 81/08. I suoi compiti e quelli di tutto l'SPP, sono indicati nell'art. 33 dello stesso decreto.
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